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Sinistri, stop ai risarcimenti, per il “colpo di frusta”

Sinistri, stop ai risarcimenti, per il “colpo di frusta”, se manca l’accertamento “strumentale” -Risarcimento del Danno-

COLPO DI FRUSTA FUMETTO AUTO COLPO DI FRUSTA FUMETTO e CERVICALE MIDOLLORabbia degli avvocati che parlano di “interpretazioni inammissibili” da parte di alcune assicurazioni della nuova normativa sull’accertamento del danno biologico che per le lesioni di lieve entità subordina il risarcimento ad un’accertamento clinico strumentale obiettivo. La modifica legislativa, intervenuta a seguito dell’approvazione dell’articolo 32 della legge 27/2012 che ai commi 3 ter e 3 quater, infatti, dispone in materia di danno alla persona integrando l’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni. Con l’evidente intento di intervenire ai fini della contrazione dei costi dei sinistri con lievi danni alla persona, il Parlamento ha approvato due emendamenti che incideranno in modo radicale sul sistema di risarcimento del danno alla persona. Sono stati, infatti, inseriti nell’articolo 32 del Dl 1/2012 i seguenti due commi (3-ter equater): «3-ter. Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente». 3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione».

La lettura delle innovazioni

 Si tratta quindi di due inserimenti normativi in contesti diversi. Il comma 1 va a integrare il testo dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni, mentre il secondo costituisce disposizione autonoma contenuta nel corpo del Dl 1/2012 come convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012. Le due disposizioni, già collocate in contesti disciplinari separati, dunque, appaiono nemmeno ben coordinate fra loro e poco chiare, se lette di concerto, alla luce di una apparente contraddizione terminologica. Il comma 3-ter, infatti, espressamente vieta il risarcimento del danno biologico permanente quando la lesione di lieve entità «non sia suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo». È evidente l’intento di vincolare il risarcimento del danno biologico permanente previsto dalla tabella ministeriale emanata in ossequio all’articolo 139 del codice delle assicurazioni, alle sole ipotesi in cui la lesione sia stata riscontrata in referti di diagnostica per immagini, negando valenza alla prassi di semplificazione della valutazione legata esclusivamente al riscontro delle sintomatologie soggettive. Le semplici dichiarazioni della vittima di sinistro stradale che lamenti sintomi dolorosi non riscontrabili obiettivamente in una patologia clinica non porteranno alla liquidazione del danno biologico tabellare di legge.

Le difficoltà interpretative

 Su questo punto, non crediamo che la legge possa essere disattesa e diversamente interpretata. Semmai diviene difficile comprendere il raccordo tra il nuovo comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni e il comma 3-quaterdell’articolo 32 del Dl 1/2012 come convertito dalla legge 27/2012 che, diversamente dal comma precedente, dispone che il “danno alla persona” da microlesione è risarcito solo «a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza di una lesione». Nella prima disposizione, dunque, il danno biologico è risarcito solo in presenza di un accertamento clinico strumentale obiettivo, mentre nella seconda il medico legale (figura non contemplata dal precedente comma) può valutare strumentalmente ma anche“visivamente” la sussistenza della lesione. Onde evitare che una norma apparentemente contraddittoria, che va a incidere su un corpo normativo già complesso, possa costituire causa di conflitti da risolvere poi nella sede contenziosa, occorre cercare una soluzione interpretativa che sia il più possibile conforme alla ratio legis. Valgano, dunque, queste nostre preliminari valutazioni. I due commi appaiono essere in contraddizione terminologica. Da una parte, infatti, si condiziona la risarcibilità del danno biologico all’accertamento strumentale obiettivo, mentre, dall’altra, si condiziona il ristoro del danno alla persona a un riscontro medico legale visivo o strumentale. L’unico modo per leggere di concerto le due norme, avendo a parametro la ratio legis alla quale la normativa palesemente si ispira, è, a nostro giudizio, quello di ritenere che il comma 3-ter – integrando il comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni, faccia riferimento esclusivamente alla liquidazione del danno biologico tabellato, da ultimo dal Dm 17 giugno 2011, per la cui liquidazione dunque diverrà preclusiva l’assenza di una obiettività certificata da referti diagnostici. Il comma 3-quater, invece, attiene alla liquidazione del «danno non patrimoniale», secondo l’accezione normativa e giurisprudenziale più ampia e comprensiva anche di voci – come il danno biologico da temporanea – non limitate dal testo del comma precedente nelle modalità di accertamento. Così stando le cose, a nostro giudizio, per le lesioni di lieve entità conseguenti a sinistri stradali (tra le quali rientra in gran numero la statistica del cosiddetto “colpo di frusta”), in assenza di accertamenti obiettivi strumentali presentati al medico legale demandato all’accertamento del danno, non potrà essere risarcito il valore tabellare (e anche il suo accrescimento massimo del 20% legato alle condizioni soggettive della vittima ex comma 3 dell’articolo 139 stesso), ma solo, se accertata almeno visivamente, l’inabilità temporanea. Questo sembra essere, in effetti, anche l’orientamento interpretativo proposto dall’Isvap nella comunicazione resa alle imprese di assicurazione e al mercato del 19 aprile 2012 (si veda per il testo della lettera pagina 19) ove l’autorità interviene rilevando l’esigenza di fornire al mercato un chiarimento circa l’apparente discrasia tra le due norme che presentano un campo di applicazione comune, ma sembrano contenere profili contraddittori. Premesso che – come è secondo il nostro orientamento – le norme dovranno ritenersi entrate in vigore il 25 marzo 2012 e cogenti per tutti i sinistri non ancora liquidati e valutati a quella data, l’Isvap precisa, sul piano del possibile conflitto interpretativo tra i due commi che: «la lettura combinata e sistematica delle due disposizioni porta a ritenere che soltanto il danno biologico permanente – cioè i postumi invalidanti conseguenti alla lesione – per poter dar luogo a risarcimento debba essere stato valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa conseguenti all’evento lesivo, potrà invece essere accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente». Tale orientamento, conclude l’Ente pubblico, sarebbe ancor più avvalorato dalla considerazione che «un evento lesivo può dar luogo a un danno biologico temporaneo, ma non necessariamente a un danno biologico permanente (articolo 139: «per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato…»). Infatti, mentre il comma 3-ter esclude il risarcimento del danno biologico “permanente” nel caso in cui le lesioni non siano suscettibili di «accertamento clinico strumentale obiettivo», il comma 3-quater ammette il risarcimento (senza specificare se a titolo di danno biologico permanente o temporaneo) qualora vi sia un riscontro medico. (l’intero dossier suGuida al Diritto 20/2012)

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