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Ticket sulle prestazioni ambulatoriali:

Ticket sulle prestazioni ambulatoriali:

applicazione delle disposizioni nazionali in Lombardia
bambino e dottoressa
Dal primo agosto 2011 è entrato in vigore un provvedimento regionale di rimodulazione del ticket previsto dalla manovra economica del Governo sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Il ticket non è più di 10 euro fissi in più per ogni tipo di prestazione; Regione Lombardia ha optato per un’altra via, che assieme agli obiettivi economici di interesse nazionale tenga conto soprattutto delle necessità economiche dei cittadini lombardi: non una cifra fissa, ma variabile, che risulti proporzionale al valore della prestazione e che va dagli 0 ai 30 euro. È infatti consentito alle Regioni di trovare altre forme di compartecipazione equivalenti che confermino il saldo complessivo richiesto (per la Lombardia si tratta di 135 milioni di euro) e che siano concordate con il Governo. In Lombardia si è stimato che l’applicazione indifferenziata del ticket di 10 euro aumenterebbe anche del 300% la compartecipazione dei cittadini alla spesa per gran parte delle prestazioni specialistiche, cui più frequentemente ricorrono (va però ricordato come ormai il 70% dei cittadini lombardi siano esenti dal ticket per la specialistica ambulatoriale). La soluzione adottata il 20 luglio dalla Giunta Regionale (delibera IX/2027) è stata quella di un ticket proporzionale al valore delle prestazioni contenute nelle ricette che ammonti al 30% del limite inferiore delle classi di valore in cui le ricette sono state suddivise, con la non applicazione dei ticket per le ricette di valore inferiore ai 5 euro. Il risultato è che nel 63% dei casi i cittadini lombardi si troveranno a pagare un ticket inferiore a quello stabilito a livello nazionale. Una ricetta tra i 10,01 e i 15 euro verrà ad esempio sottoposta a un ticket di 3 euro, mentre nel caso di una prestazione come la misurazione del colesterolo (valore inferiore a cinque euro) in Lombardia non si pagherà il ticket aggiuntivo. Per bilanciare la manovra dal punto di vista economico, per gli esami più rari e impegnativi come ad esempio la risonanza magnetica nucleare del cervello e del tronco encefalico sarà applicato un ticket fino ad un massimo di 30 euro, quindi più oneroso: una risonanza di questo tipo in Lombardia verrà a costare 66 euro invece che 46. Resta invariato il ticket sulle prestazioni di Pronto Soccorso, con l’applicazione del ticket da 25 euro sui codici bianchi e la conferma dell’esenzione per gli altri codici. Fascia valore            Quota in euro fissa per ricetta euro                 ricetta non esente 01 – fino 5                            0,00 02 – da 5,01 a 10                1,50 03 – da 10,01 a 15              3,00 04 – da 15,01 a 20              4,50 05 – da 20,01 a 25              6,00 06 – da 25,01 a 30              7,50 07 – da 30,01 a 36              9,00 08 – da 36,01 a 41            10,80 09 – da 41,01 a 46             12,30 10 – da 46,01 a 51              13,80 11 – da 51,01 a 56              15,30 12 – da 56,01 a 65              16,80 13 – da 65,01 a 76              19,50 14 – da 76,01 a 85              22,80 15 – da 85,01 a 100            25,50 16 – oltre 100                       30,00Sono esenti da ticket:
  • tutti i cittadini di età inferiore a 14 anni indipendentemente dal reddito
  • i cittadini di età superiore a 65, purché appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito lordo complessivo non superiore a 38.500 euro, riferito all’anno precedente/ultima dichiarazione dei redditi presentata
  • i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico
  • i titolari di pensioni al minimo ultrasessantenni e i familiari a carico: questa condizione è subordinata all’appartenenza a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro (lire 16 milioni), 11.362,05 euro (lire 22 milioni) se con coniuge a carico, incrementato di 516,45 euro (lire 1 milione) per ogni figlio a carico
  • a partire dal 1.01.2010 ai sensi della DGR n. 10804/2009 sono esenti :
    • i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico
    • i lavoratori in mobilità e i familiari a carico
    • i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico
    • i lavoratori in cassa integrazione “in deroga” e i familiari a carico
    • i lavoratori in contratto di solidarietà difensiva (ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984 n. 726) e loro familiari a carico
  • gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza
  • i ciechi e i sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/68
  • gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali per le prestazioni correlate
  • le categorie dalla I alla V degli invalidi di guerra e per servizio e gli invalidi per lavoro con percentuale superiore a 2/3 sono totalmente esenti, mentre sono esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante le categorie dalla VI all’VIII e gli invalidi per lavoro con percentuale inferiore a 2/3
  • le categorie di cittadini esenti per patologia o condizione sono individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e gruppi di malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione generale o solo per alcune prestazioni correlate. Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie rare e le relative esenzioni per le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti
  • vittime del dovere e familiari
  Sono inoltre escluse dal ticket le seguenti prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all’art. 85 della Legge 388/2000:
  • Mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l’esame mammografico lo richieda;
  • Pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni
  • Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i gruppi a rischio
  • Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile, secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità
In relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98, sono escluse dal ticket le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale:
  • prestazioni specialistiche rese nell’ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva (screening)
  • prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, definite dal decreto del Ministero della Sanità 10 settembre 1998
  • prestazioni finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge
  • prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione; (ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell’organo residuo)
  • prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie
  • prestazioni volte alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni di cui alla legge n. 210/1992
  • i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all’art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662, quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, anti Haemophylus influenzale di tipo B, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive nell’infanzia
  • prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV
  • vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Lavoratori all’estero Dall’anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289. Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.
 

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